(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 1. L'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico) e' cosi' sostituito: «Art. 20. (Indennita', rimborsi spese e di trasferta). - 1. Al difensore civico e' corrisposta un'indennita' pari alla meta' dell'indennita' corrisposta ai Consiglieri regionali. 2. Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali.».