(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6
                        del 7 febbraio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
 Modifiche all'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50

   1.  L'art.  20  della  legge  regionale  9  dicembre  1981,  n. 50
(Istituzione dell'ufficio del Difensore civico) e' cosi' sostituito:
   «Art.  20.  (Indennita',  rimborsi  spese e di trasferta). - 1. Al
difensore   civico  e'  corrisposta  un'indennita'  pari  alla  meta'
dell'indennita' corrisposta ai Consiglieri regionali.
   2.  Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa
e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali.».